Art. 6.
(Assegno vitalizio).

      1. Ai deputati cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio a partire dal sessantacinquesimo anno di età. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di applicazione di quanto previsto al primo periodo attraverso un nuovo Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati. Per il relativo fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile.
      2. Il pagamento dell'assegno vitalizio è sospeso qualora il deputato sia rieletto al Parlamento ovvero sia eletto al Parlamento europeo o a un consiglio regionale.
      3. L'importo dell'assegno vitalizio varia a seconda degli anni di mandato parlamentare.

 

Pag. 6

L'Ufficio di Presidenza determina le modalità della variazione.
      4. L'ammontare dell'assegno vitalizio deve essere tale da non superare annualmente, sommato agli altri redditi di cui è titolare l'ex parlamentare, il limite massimo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      5. L'assegno vitalizio non è cumulabile con altri assegni vitalizi maturati attraverso l'espletamento di altre funzioni pubbliche elettive.